Il 1 giugno 1587 il governo comunale di Terni votò un provvedimento con cui veniva fatto formale divieto a “Osti, Tavernieri e Rivendugli e simili speculatori” di comprare “oggetti commestibili, carne, pesce, cacciagione, erbe, frutta e simili generi di consumo” fuori città o sulle porte “per farne traffico”. E neppure era permesso che ciò avvenisse sulla piazza del mercato se non dopo mezzogiorno. Per i contravventori la multa era piuttosto salata: 5 scudi per persona e confisca del genere acquistato.
Fonte: Lodovico Silvestri, “Collezione
di memorie storiche tratte
dai protocolli delle antiche
riformanze della città di Terni
dal 1387 al 1816″.
Ristampa a cura di Ermanno Ciocca.
Terni 1977, Ed. Thyrus.