Terni 1388: giustizia lenta, il Comune detta limiti ferrei sui tempi per l’appello

La lentezza della giustizia era un problema già nel 1300. Accadeva che mediante il ricorso ad “appellazioni” e “tergiversazioni forensi”, i processi andavano talmente per le lunghe che in molti casi consentivano ai “malefici” di rimanere impuniti. Non si parlava, allora, prescrizione ma l’effetto era lo stesso: le sentenze dovevano essere emesse con maggiore celerità, decise il consiglio general del Comune di Terni che il 25 gennaio 1388 emise un nuovo regolamento per l’amministrazione della giustizia.

Si intervenne, perciò, sulle norma che regolavano l’appello avverso le sentenze.

In caso di giudizi criminali lo si vietò del tutto mentre per l’amministrazione delle cause civili si fissarono tempi precisi e stretti. Lì’appello non era, quindi, vietato, ma doveva essere presentato entro tre giorni dal pronunciamento della sentenza. Il giudice d’appello dovev esaminare le cause ed emettere la propria decisione entro trenta giorni, A quel punto il giudizio diventava inappellabile.

Si stabilirono anche le pene in caso di mancata osservanza delle nuove regole: due canne di muro, il che equivaleva ad una multa versata in favore della collettività. Le canne di muro erano infatti i tratti di mura urbiche che si andavano pian piano realizzando e manutenendo a seconda della disponibilità di denari nelle casse municipali. La multa intimava al trasgressore di far costruire egli stesso un tratto di quelle mura. Ovviamente, a spese proprie.

AI giudici di primo grado che erano i Priori cittadini (quello di appello era il Podestà) il regolamento raccomandava di essere “diligenti, solleciti ed imparziali”. In caso diverso per loro non c’erano scuse: sarebbero subito stati privato del loro ufficio. Li cacciavano via, insomma.

/ 5
Grazie per aver votato!