Passato il periodo previsto, nel caso in cui il debitore non si fosse presentato a restituire in denaro nel giorno stabilito, il pegno veniva immediatamente venduto.
Fu questa vendita così immediata che il Senato cittadino regolamentò, stabilendo che prima di vendere il pegno fosse “interpellato giudizialmente” il debitore. Vale a dire che il prestatore di denaro era obbligato alla “costituzione in mora dell’equità canonica”, e che cioè – nella sostanza – il datore fosse almeno parzialmente protetto.
Fonte: Lodovico Silvestri,
“Collezione di memorie storiche
tratte dai protocolli delle
antiche riformanze
della città di Terni dal 1387 al 1816″.
Ristampa a cura di Ermanno Ciocca.
Terni 1977, Ed. Thyrus.
Nella foto: pianta di Terni, Mortier, particolare della zona del mercato di Terni