Il 10 marzo 1542 il consiglio cittadino di Terni si trovò ad esaminare la richiesta di un medico che voleva ottenere la licenza per ricoprire l’incarico di medico condotto. Richiesta che fu accolta con tutte le prescrizioni inerenti la tutela del servizio pubblico con alcuni obblighi specifici. Il medico doveva mantenere a sue spese un cavallo, perché fosse pronto ad intervenire non appena un infermo, di qualunque condizione sociale, lo avesse mandato a chiamare, sia di giorno che di notte. In caso di mancata osservanza di tale per lui era prevista un’ammenda pari al guadagno di un mese.
Sempre per garantire la sua reperibilità, il medico non poteva allontanarsi per nessun motivo dalla città, se non su permesso del Magistrato ( in pratica il sindaco di allora) e solo dopo aver incaricato un sostituto.
Fonte: Lodovico Silvestri, “Collezione di memorie
storiche tratte dai protocolli
delle antiche riformanze della città di Terni dal 1387 al 1816″.
Ristampa a cura di Ermanno Ciocca. Terni 1977, Ed. Thyrus.
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