Era obbligatorio: in ogni appezzamento di terreno nel territorio del Comune di Terni, per ciascun modiolo di superficie (circa 1800 metri quadrati) il proprietario doveva mettere a dimora cinque piante da frutto. La norma fu stabilita dal senato cittadino con una delibera del 5 luglio 1564, “allo scopo di promuovere ed avvantaggiare l’industria, la piantagione e cultura de’ fondi rustici”.
Ovviamente si parlava dei terreni irrigui, quelli coltivati cioè non in zone impervie o che non avessero a disposizione acqua sufficiente. si dette un limite di tempo entro il quale ciascuno dei proprietari poteva allinerarsi alle regole. Si individuò e si stabilì che esso coincidesse con la fine del mese di aprile dell’anno successivo, il 1565.
Fu prevista una pena per chi non osservasse la direttiva del Comune, pari a cinque baiocchi per ogni pianta mancante, pena raddoppiata se la mancanza fosse stato accertata anche l’aprile dell’anno seguente.
In effetti, comunque, non fu necessario ricorrere a coercizioni. Obbligatorio o non obbligatorio, la nuova norma comunale fu accolta con estremo favore. si adeguarono non solo i proprietari dei terreni irrigabili, ma anche di quelli non irrigabili e sulle colline circostanti la conca ternana.
Il Comune indicò anche une lento di piante consigliate. Il seguente:
- Persichi
- Mori negri e bianchi
- Nespole
- Vaccino
- Gensole,
- Passarino,
- Visciole
- Cerase
- Sorbe,
- Durace
- Galluzzo,
- Pera,
- Fiche,
- Lazzarine
- Malvasia,
- Cotogne,
- Brugnole,
- Amandole,
- Moscatello,
- Granati,
- Albicocche,
- Nuci persiche
- Carciofani,
- Muniaci,
- Nocchie,
- Marasche,
- Mela.